Ma chi è che può procedere con questo tipo di accertamento?
Si tratta di organi specifici, ovvero Uffici dell’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Cosa importante da sapere è che questo tipo di accertamento è eseguibile soltanto dopo un’autorizzazione da parte dell’autorità amministrativa competente, quindi o direttore Centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, o direttore Regionale dell’Agenzia o Comandante Regionale della Guardia di Finanza.
L’autorizzazione non è un atto dovuto, ma come si dice in gergo tecnico “discrezionale”: questa deve essere motivata per assicurare la tutela del contribuente che viene sottoposto ad indagine. Viene sottintesa la necessità di trasparenza e effettiva necessità di tutela del contribuente.
Ecco perché nella stessa dovranno essere contenuti:
1. estremi identificativi del soggetto nei confronti del quale si vuole eseguire l’indagine;
2. il periodo preciso dell’indagine;
3. i motivi precisi che portano all’indagine.
Il contribuente che viene sottoposto ad indagine finanziaria può presentare una richiesta di presa visione dell’autorizzazione ma solo dopo la conclusione del procedimento, solo dopo aver ricevuto avviso di accertamento.